La sezione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione che così recita: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla https://webnowmedia.com/story3871562/reati-dell-elusione-una-visi%C3%B3n-general